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Vendite straordinarie, saldi di fine stagione e vendite sottocosto



Categoria: Attività produttive e commerciali, Autorizzazioni, Saldi e vendite di fine stagione
 
Informazioni

VENDITE PROMOZIONALI
Si possono effettuare tutto l'anno, ma per un periodo limitato (anche se la legge non specifica comunque tale limite).
Vengono effettuate per promuovere parte dei prodotti merceologici.
Non occorre alcun tipo di comunicazione

SALDI DI FINE STAGIONE
Si possono effettuare solo in due periodi dell'anno:
- i saldi invernali o vendite di fine stagione si possono svolgere a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania (6 gennaio) per un periodo fisso di sessanta giorni (periodo invernale)

- i saldi estivi o vendite di fine stagione si possono svolgere a partire dal primo sabato del mese di luglio per un periodo fisso di sessanta giorni (periodo invernale)

I saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda che col tempo si deprezzerebbero.
Occorre una comunicazione in carta semplice, su modulo predisposto, indirizzata al Comando della Polizia Municipale, da far pervenire almeno 5 giorni prima della data dall'inizio, dichiarando il periodo.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Si possono effettuare tutto l'anno, ma solo per un periodo limitato e nei quattro casi di seguito specificati. (Non si possono effettuare nel mese di dicembre le liquidazioni a seguito di rinnovo locali).
Occorre una comunicazione da inoltrare al comando della Polizia Municipale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita, indicando il motivo, l'ubicazione e il periodo.

Occorre inoltre allegare:
- per cessazione attività commerciale (durata massima 13 settimane) :
una dichiarazione del richiedente di cessare l'attività al termine della vendita
- per cessione dell'azienda (durata massima 13 settimane) :

atto di compravendita;
- per trasferimento sede
(durata massima 6 settimane) :
dichiarazione di possesso dell'autorizzazione al trasferimento;
- per rinnovo locali (durata massima 6 settimane con asclusione del mese di dicembre) :

dichiarazione di avere richiesto il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia (se necessaria) o copia del preventivo di spesa e conferma d'ordine all'impresa incaricata. L'esecuzione dei lavori che si intendono eseguire devono determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.

VENDITE SOTTOCOSTO
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa.
I commercianti che intendono fare una vendita sottocosto devono darne comunicazione almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita medesima, indicandone la durata.
Non è soggetta a comunicazione al Comune la vendita di:
- prodotti alimentari freschi e deperibili
- prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici al termine minimo di conservazione
- prodotti tipici di festività tradizionali, dopo la ricorrenza
- prodotti extralimentari difettati o tecnologicamente obsoleti.

Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Obbligo di:
- Indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e periodo temporale della vendita
- Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale
- Comunicazione al pubblico di eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci.

Si possono effettuare solamente tre volte nel corso dell'anno, con una durata non superiore a 10 giorni.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo di 20 giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.


NOTE
-
I manifesti o gli striscioni di promozione pubblicitaria obbligatoriamente affissi sulle vetrine sono soggetti ad una dichiarazione e al pagamento di una tassa.
Sono esentati solo i manifesti pubblicitari con superficie inferiore a mezzo metro quadro per ogni vetrina.
- La tassazione minima ha la durata di un mese oppure si possono scegliere tassazioni di mesi 2, 3 o 1 anno.


- La merce esposta deve avere sempre il cartellino contenente il prezzo di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

 
Riferimenti normativi

Delibera di Giunta della Regione n. 2052 del 1/12/2008

Normativa precedente:

- Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218
- Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 28/9/99, in vigore alla data del 20/10/99.
- Delibera di Giunta Regionale n. 2549 del 9/12/2003.
- Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 art.14 (obbligo esposizione prezzo di vendita) e 15.
- Disposizione Dirigenziale prot. n. 215792A del 27/9/2000.

- Delibera di Giunta Regionale (maggio 2011) "MODIFICA DATE DI DECORRENZA DEL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI"

- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (24/3/2011)

 
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio: Polizia Municipale - Segreteria Comando
 
Indirizzo: Via Della Gazzella 27 - 47923 Rimini
 
Telefono: 0541 704144
 
Fax: 0541 704125
 
Orario: da lunedì a sabato 10-13
 
Parcheggio: Piazzale antistante